L'ultima legge finanziaria (Legge 23 dicembre 2005 n. 256, articolo 1, comma 337) ha introdotto una nuova forma di sostegno economico alle organizzazioni che operano nel sociale: il 5 per mille.
In sostanza si tratta dello storno di una quota della dichiarazione dei redditi del cittadino a favore di iniziative e organizzazioni di utilità sociale.
Non è previsto alcun aggravio economico per il cittadino che decide di destinare il 5 per mille ad una delle organizazioni accreditate presso l'Agenzia delle Entrate.
Se il cittadino omette di destinare il 5 per mille, la sua porzione andrà irrimediabilmente persa, riducendo di conseguenza la quota complessiva disponibile per organizzazioni e iniziative a scopo sociale.
L'8 per mille si determina sull'intero ammontare Irpef: le indicazioni dei contribuenti incidono solo sulla suddivisione, mentre il totale da suddividere non muta.
Per il 5 per mille, invece, il totale dipende dalla decisione dei
contribuenti e quindi la mancata scelta ne diminuisce la quota complessiva.
In entrambi i casi, che si fornisca o no l'indicazione, nulla cambia per il contribuente, né in aggiunta né in sottrazione alla cifra dovuta al fisco.
"MA ALLORA SARA' MEGLIO DARLA L'INDICAZIONE, NON VI PARE?"
FONTI NORMATIVE (Agenzia delle entrate)
- Decreto del Presidente del Consiglio del 20/01/2006
- Articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre n. 266
- Articolo 10 del decreto legislativo n.460/1997
- Articolo 7 della legge 383/2000
MODELLI PER LA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE
Esempio modello 730 (98 Kb)
Esempio modello CUD (35 Kb)